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Federazione Autonoma Trasporto Aereo

Statuto

Statuto F.A.T.A. - Cisal

Titolo I

Costituzione - Scopi - Organi

Art. 1

Nell'ambito della Cisal (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori) e nel pieno rispetto dello Statuto Confederale, su iniziativa della Cisal AV (appartenente) e del S.A.C.T.A. (Sindacato Autonomo Controllori Traffico Aereo) aderente, è costituita in Roma la Federazione Autonoma Trasporto Aereo, abbreviata F.A.T.A. .

Art. 2

La F.A.T.A. organizzazione democratica ed autonoma, sostiene che i problemi del mondo del lavoro del trasporto aereo, devono trovare un'adeguata soluzione mediante quella genialità intellettuale che ha origine mettendo insieme più soggetti eterogenei che già operano nel settore. Pertanto la Federazione si pone quale elemento connettivo di esperienze sia di natura sindacale che di associazioni professionali, finalizzata ad una azione sindacale libera e scevra da interferenze politiche.

Art. 3

La F.A.T.A. riunisce per spontanea adesione, i sindacati, le federazioni e le organizzazioni sindacali comunque denominate già costituite o in via di costituzione, purchè dichiarino di accettare integralmente lo Statuto Cisal, uniformandosi organizzativamente secondo Ie norme del presente Statuto di Federazione.

Art. 4

La sede centrale della F.A.T.A., viene stabilita in Roma, si estende per la sua competenza su tutto il territorio nazionale, appoggiandosi laddove la situazione lo consente, alle sedi Cisal, se già presenti e viceversa; può estendere le proprie rappresentanze sul territorio Europeo ed Internazionale con delibere dei propri Organi.

Art. 5

La durata della F.A.T.A. è illimitata.

Art. 6

La F.A.T.A si richiama e si ispira alla morale ed all'illuminismo culturale e democratico italiano; è svincolata da ogni ideologia politica. Il titolo per l'adesione è l'effettiva attinenza al settore del Trasporto Aereo.

Art. 7

La costituzione di nuovi soggetti sindacali con l'adesione alla F.A.T.A. deve avvenire nel pieno rispetto di quanto previsto dallo Statuto Cisal agli Artt. 4 e 5.

Art. 8

La F.A.T.A. si prefigge, mediante la sua azione aggregante, di divenire la risposta autonoma al Contratto di Settore. La sua azione sindacale predispone i seguenti scopi:

A) di realizzare una organizzazione sindacale che curi esclusivamente gli interessi delle categorie operanti nel Trasporto Aereo;

B) di assistere le Organizzazioni che ad essa fanno capo, integralmente, nelle vertenze sindacali, nella stipula dei Contratti di Lavoro e nella legittimazione di ogni rapporto che si evidenzia nel corso dell'attività sindacale;

 C) di realizzare un' appropriata ed immutabile opera di formazione dei lavoratori mediante appositi corsi attitudinali che elevino al massimo le loro condizioni professionali e tecniche, in modo da avviare gli stessi alla piena partecipazione della vita sociale;

D) di designare, con l'ausilio delle categorie/sindacati interessati, propri rappresentanti in seno alle Commissioni di cui è prevista la rappresentanza sindacale.

Titolo II

Organizzazione Federale

Art. 9

La Federazione si articola territorialmente in base aIle seguenti strutture :

-Federazione Nazionale

-Federazione Regionale

-Federazione Provinciale

-Federazione Aziendale

Art. 10

I sindacati nazionali, regionali, provinciali ed aziendali, aderenti dei vari settori, hanno l'obbligo di usare, essendo essi stessi parte integrante della Federazione, la sigla F.A.T.A. - Cisal facendo seguire la propria sigla.

Art. 11

La Federazione Nazionale F.A.T.A. è composta da un rappresentante per ogni sindacato aderente/appartenente di categoria dei vari settori ed ha una unica sede in Roma. Essa è retta da un Consiglio Direttivo, da una Segreteria Nazionale Federale e da un Segretario Generale; secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 12

Federazione Aziendale F.A.T.A.

Per Federazione Aziendale deve intendersi l'Organizzazione del Sindacato aderente. Lo stesso conserva le sue prerogative di Organizzazione.

Art. 13

Federazione Provinciale F.A.T.A.

La Federazione Provinciale ha sede nel capoluogo di provincia. Alla Federazione Provinciale e demandata la rappresentanza ed il coordinamento delle varie realtà sindacali aderenti/appartenenti nell'ambito della provincia. La Federazione Provinciale è retta da un Segretario e da un Consiglio Direttivo, composta da almeno cinque membri eletti dalle assemblee di base, in percentuale di un delegato ogni venticinque iscritti o frazione. Tutte Ie cariche sociali saranno stabilite secondo l' esigenza funzionale.

Art. 14

Federazione Regionale F.A.T.A.

Le Federazioni Provinciali della categoria, si raggruppano in Federazioni Regionali ed hanno sede nel capoluogo della regione. Alla Federazione Regionale è demandato il compito di coordinare tutte le Federazioni provinciali di categoria. La Federazione Regionale è retta da un Segretario e da un Consiglio Direttivo composto da almeno cinque membri eletti dal congresso, e comunque in numero dispari. I Delegati al Congresso Regionale vengono eletti dai Congressi Provinciali in percentuale di un delegato ogni cinquanta iscritti o frazione.

Art. 15

Federazione Nazionale F.A.T.A.

La Federazione Nazionale è retta dal Segretario Generale, da un Consiglio Direttivo composto da un esponente per ogni Sindacato aderente/appartenente più almeno cinque membri, eletti dai Congressi Provinciali e Regionali di Categoria operanti nel settore, in percentuale di un delegato ogni cento iscritti o frazione.
Alla Federazione Nazionale è demandata la rappresentanza Nazionale Sindacale dei lavoratori nell' ambito delle varie categorie. La Federazione Nazionale ha sede in Roma.

Titolo III

Congresso Nazionale F.A.T.A.

Art. 16

Il Congresso Nazionale è composto dai delegati delle Federazioni Provinciali e Regionali, eletti democraticamente mediante Congressi e/o Convegni Provinciali e Regionali dagli iscritti alla F.A.T.A. nella misura di un delegato ogni cento iscritti o frazione. Ad ogni Assemblea Congressuale partecipa il Segretario Generale della F.A.T.A. o un suo delegato.
I Segretari Nazionali, Regionali, Provinciali, i membri del Consiglio Nazionale e del Collegio Sindacale e Probiviri partecipano al Congresso ed hanno diritto al voto solo se sono risultati eletti Delegati al Congresso. Tutti i Delegati, per partecipare al Congresso, occorre che siano in regola con il tesseramento dell' anno in corso e con un' anzianità di tre mesi.
I Delegati devono risultare eletti in base aIle norme di attuazione contenute nel Regolamento delle Elezioni, predisposto dalla Segreteria Nazionale Federale della F.A.T.A. . I lora nomi devono essere tempestivamente comunicati alla Segreteria Nazionale Federale entro e non oltre trenta giorni dalla data fissata per il Congresso stesso.
Il Congresso Nazionale si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni su convocazione del Segretario Generale. Con l' avviso di convocazione del Congresso, sarà reso noto anche il tema congressuale da trattare. L' Ordine del Giorno, ora e luogo, deve essere pubblicato dall' Organo Ufficiale della Federazione e comunicato ai Delegati almeno quindici giorni prima della data della riunione. In via straordinaria può essere convocato dal Segretario Generale su richiesta della Segreteria Nazionale o da tante Segreterie Provinciali che rappresentano il 35% degli iscritti, le cui firme dovranno essere autenticate da un notaio. Il Congresso Nazionale è presieduto dal Segretario Generale della F.A.T.A. o da un suo delegato e comunque affiancato da un rappresentante designato dal Segretario Generale della Cisal. Spetta al Congresso Nazionale:

- fissare le linee di massima dell' azione sindacale;

- approvare o modificare lo Statuto Federale;

- eleggere il Segretario Generale;

- eleggere i membri del Consiglio Nazionale, oltre gli aventi diritto come previsto dal presente Statuto;

- eleggere il Collegio Sindacale.

All' inizio della seduta il Congresso Nazionale elegge, su designazione del Segretario Generale la Commissione per la verifica dei poteri ed il Segretario che redige il Verbale, se non è presente un notaio. La richiesta di convocazione straordinaria deve indicare gli argomenti che si propongono per la discussione. Si eseguono, per la convocazione straordinaria, le stesse modalità contenute nel presente articolo.

Consiglio Nazionale Federale F.A.T.A.

Art. 17

Il Consiglio Nazionale Federale è composto dall'espressione dei vari Sindacati aderenti / appartenenti nel settore, regolarmente iscritti alla Federazione, eletti dal Congresso Nazionale. Il Consiglio Nazionale Federale è convocato dal Segretario Generale in via ordinaria, almeno due volte all'anno con le stesse modalità previste dal presente Statuto. L' avviso deve essere diramato a mezzo lettera raccomandata / telefax / e-mail.
Se la convocazione ha carattere di urgenza, il Segretario Generale può convocare il Consiglio Nazionale Federale mediante telegramma o telefax oppure e-mail, inviato/a tre giorni prima della data fissata per la riunione.
Spetta al Consiglio Nazionale Federale:

A) discutere Ie relazioni sull'attività svolta nell'anno precedente;

B) dare direttive per il programma di azione per l' anno in corso;

C) controllare il bilancio preventivo e consuntivo di tutta la Federazione;

D) stilare il Regolamento per il funzionamento della Federazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli aderenti.

In via straordinaria il Consiglio Nazionale Federale potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Segretario Generale o su richiesta dei due terzi della Segreteria Nazionale.

Art. 18

La Segreteria Nazionale Federale F.A.T.A.

La Segreteria Nazionale Federale che regge e dirige la F.A.T.A. si compone ed è costituita da almeno sette componenti e comunque in numero dispari:

- il Segretario Generale;
- il Vice Segretario Generale;
- almeno cinque componenti la Segreteria, le cui attribuzioni saranno a seconda delle esigenze funzionali.

La Segreteria Nazionale Federale siede in permanenza e si riunisce di norma ogni mese, straordinariamente ogni qual volta il Segretario Generale lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti. L' avviso di convocazione dovrà essere spedito / inoltrato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere l' indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza è ammessa la convocazione della Segreteria Nazionale Federale tramite telegramma, telefax oppure e-mail in più ristretti limiti di tempo. Per la validità dell' adunanza è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri oltre il Segretario Generale in prima convocazione, mentre in seconda convocazione la presenza di almeno tre componenti compreso il Segretario Generale. Ciascun componente della Segreteria Nazionale Federale ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. AlIa Segreteria Nazionale Federale spetta e compete, sotto la continua vigilanza e direttiva del Segretario Generale, la cura e la decisione di tutta l' attività sociale per il conseguimento dei fini statutari.

Art. 19

Il Segretario Generale F.A.T.A.

Il Segretario Generale rappresenta legalmente ed a tutti gli effetti, nessuno eccettuato ed escluso, nei rapporti interni ed in tutti i rapporti con la Confederazione Cisal e con i terzi, con il pubblico e con i pubblici poteri, e comunque in tutti i rapporti giuridici, amministrativi, sociali e morali, ed anche in sede politica, sociale, giudiziaria, contenziosa, etc.  e risponde del suo operato al Congresso della F.A.T.A.. Il Segretario Generale presiede tutti gli Organi della F.A.T.A. (Congresso Nazionale Federale, Consiglio Nazionale Federale e Segreteria Nazionale Federale). Il Segretario Generale convoca tutte le assemblee, ordinarie e straordinarie, sia generali che parziali, fissandone l' Ordine del Giorno. Firma gli atti e i documenti della Federazione, sovraintende all'azione generale della stesso, vigila e cura la esecuzione dei deliberati secondo le direttive fissate dal Congresso Nazionale, dal Consiglio Nazionale Federale e dalla Segreteria Nazionale Federale.
Al Segretario Generale spetta vigilare e curare l' osservanza e la disciplina da parte dei Dirigenti a qualsiasi livello e di tutti gli iscritti / aderenti alla F.A.T.A.: cura il collegamento ed il coordinamento delle funzioni fra le varie Segreterie Provinciali / Regionali della F.A.T.A., ed adempie a tutte le altre funzioni demandategli dal presente Statuto; redige e fa redigere sotto la sua diretta sorveglianza, i vari verbali della Segreteria Federale Nazionale, nonchè di tutte le assemblee di competenza; firma tutti i documenti e atti della F.A. T.A.; cura l'affissione e la elaborazione dell'Ordine del Giorno delle Assemblee, Congressi e Riunioni, degli avvisi e notifiche agli iscritti ed agli Enti, e fa quanta altro ritiene opportuno nell' interesse della F.A.T.A. stessa e dei suoi Organismi.
Al Segretario Generale della F.A.T.A. è affidata la cura e la compilazioni di bollettini, di giornali, organi ufficiali della Federazione, nonchè di tutto quanto altro materiale editoriale e di stampa e comunque propagandistico della F.A.T.A. stessa.
Il Segretario Generale, eletto dal Congresso, resta in carica per una durata di tempo limitata ed indeterminata e comunque la sua chiamata in carica non potrà mai essere inferiore a quattro anni ed è rieleggibile. In caso di assenza o di impedimento Egli potrà delegare tutto o parte dei suoi poteri a membri della Segreteria Nazionale Federale.

Art. 20

Collegio dei Sindaci F.A.T.A.

E' composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso Nazionale. Essi rivestono la carica per quattro anni e sono rieleggibili. Il Collegio esamina ed approva la gestione finanziaria.

Art. 21

Collegio dei Probiviri F.A.T.A.

L' Organo abilitato a dirimere tutte le questioni di carattere disciplinare, in osservanza del presente Statuto, da parte di tutti gli iscritti / aderenti alla F.A.T.A. a qualsiasi livello.

Le sanzioni disciplinari, in relazione alla loro gravità, sono:

A) la deplorazione con diffida;
B) la sospensione da tre a dodici mesi con destituzione da ogni carica ricoperta;
C) l' espulsione definitiva dalla F.A.T.A..

Ogni provvedimento deve essere formalmente motivato e comunicato. La sospensione o la destituzione dalla carica dei Segretari Nazionali, Regionali e Provinciali, comporta la nomina da parte della Segreteria Nazionale Federale della F.A.T.A. di un Commissario Straordinario e la decadenza di tutto l' Organo Direttivo dell' organismo interessato. il provvedimento non libera, comunque, l' interessato dall'obbligo di versare i contributi maturati e non pagati.

Art. 22

Tesseramento

Il tesseramento avviene secondo quanto previsto dallo Statuto Cisal all'art. 5.

Art. 23

Controversie

Tutte le eventuali controversie, previa informazione alla Cisal, tra associati e tra questi e la Federazione F.A.T.A. o i suoi Organi, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza dei tre Probiviri, nominati dall'assemblea, i quali giudicheranno "ex bono et equo", senza formalità di procedure. Il loro lodo sarà inappellabile.
Per le controversie giudiziarie nei confronti della F.A.T.A. il Foro competente è quello di Roma .

Titolo III

Obbligazioni - Norme Transitorie e Finali

Art. 24

Le persone che rappresentano la F.A.T.A. a livello periferico, sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno, per qualsiasi titolo o causa o in specie per il fatto dell' adesione alla Federazione, chiedere di essere sollevate dalla spesa.
La F.A.T.A. pertanto, in materia di spese, risponde sia di fronte a terzi che di fronte all'autorità giudiziaria, soltanto delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale.

Art. 25

Le modifiche al presente Statuto ed al Regolamento potranno essere deliberate solo a norma di quanta emesso e stabilito.

Art. 26

Le cariche associative sono gratuite. La gratuiticità delle cariche associative, non solleva in alcun caso dall'obbligo per chi ne è investito di partecipare, salvo validi motivi, ai lavori associativi che gli competono. In difetto il Segretario Generale della F.A.T.A. può deliberare la decadenza dell' inadempiente dalla carica ricoperta.

Art. 27

Nella fase di "costruzione" della Federazione F.A.T.A. ed in mancanza dei parametri minimi per consentire la nascita di una Segreteria Federale, Provinciale o Regionale, il Segretario Generale può indicare un responsabile pro-tempore al fine di creare presupposti di crescita della F.A.T.A..

Art. 28

Nomina Segretario Generale F.A.T.A.

In attesa di celebrare il primo Congresso della F.A.T.A. e per il periodo strettamente necessario per la crescita della Federazione e in attesa di stilare uno specifico regolamento da allegare al presente Statuto, per le elezioni a tutti i livelli ed al fine di rendere propulsiva questa fase di costruzione, viene nominato da parte del Segretario Generale della Cisal,
il/la --------------
quale Segretario Generale della F.A.T.A. e sarà sua cura organizzare quanta prima il primo Congresso della Federazione.

Titolo IV

Disposizioni Finali F.A.T.A.

Art. 29

Tutte le norme del presente Statuto che in fase interpretativa, risultino in contrasto con lo Statuto Cisal, sono da ritenersi nulle.

Art. 30

Il presente Statuto (F.A.T.A.) non sottrae in alcun modo nè le Organizzazioni nè i Rappresentanti delle stesse, dall'adempimento degli obblighi statutari della Cisal.

Art. 31

Tutti i regolamenti derivanti dal presente Statuto saranno stilati a cura del Segretario Generale pro-tempore a partire dal regolamento per l'elezione degli Organi.

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